mercoledì, maggio 18, 2005

Emendamenti


© Luisa

(Riceviamo e volentieri pubblichiamo il testo emendato del ddl)

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

XIII LEGISLATURA                                                                                                      ANNO 2004

DISEGNO DI LEGGE 30 aprile 2004, n. 51

 

Riordino del sistema provinciale della ricerca edell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6,in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istitutoagrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse

 

 

D'iniziativadella Giunta provinciale

suproposta dell'assessore Gianluca Salvatori

 

 

Presentato il 30 aprile 2004

 

 

Assegnato alla Quinta Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 30 aprile 2004, n. 51

Riordino del sistema provinciale della ricerca edell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6,in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istitutoagrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse

 

 

INDICE

 

 

Capo I - Disposizionigenerali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Principifondamentali

Art. 4 - Sistemaprovinciale della ricerca e dell’innovazione

Capo II - Costituzionedella fondazione Bruno Kessler e della fondazione Edmund Mach

SezioneI - Fondazione Bruno Kessler

Art. 5 - Costituzionee scopi della fondazione Bruno Kessler

Art. 6 - Socie fondo di dotazione

Art. 7 - Autorizzazioneal conferimento di risorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazionedella fondazione

Art. 8 - Statuto

SezioneII - Fondazione Edmund Mach

Art. 9 - Costituzionee scopi della fondazione Edmund Mach

Art. 10 - Socie fondo di dotazione

Art. 11 - Autorizzazioneal conferimento di risorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazionedella fondazione

Art. 12 - Statuto

SezioneIII - Disposizioni comuni

Art. 13 - Personale

Art. 14 - Bilanci

Art. 15 - Rinvioalla disciplina civilistica

Capo III - Strumenti diprogrammazione, di finanziamento e di valutazione

Art. 16 - Strumentid’intervento della provincia per lo sviluppo del sistema provinciale dellaricerca e dell’innovazione

Art. 17 - Fondounico per la ricerca

Art. 18 - Programmapluriennale della ricerca

Art. 19 - Accordodi programma con l’Università degli studi di Trento

Art. 20 - Accordidi programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach

Art. 21 - Accordidi programma con altri enti pubblici

Art. 22 - Bandiper la realizzazione di progetti di ricerca

Art. 23 - Comitatotecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione

Art. 24 - Comitatodi valutazione della ricerca

Capo IV - Disposizioni in materia disostegno all’innovazione

Art. 25 - Disposizionirelative all’Agenzia per lo sviluppo

Art. 26 - Modificazionidella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

Capo V - Modificazioni della leggeprovinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige

Art. 27 - Modificazionidella legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

Capo VI - Disposizioni transitorie efinali

Art. 28 - Disposizioniper l’avvio della fondazione Bruno Kessler

Art. 29 - Soppressionedell’Istituto trentino di cultura

Art. 30 - Disposizioniper l’avvio delle attività della fondazione Edmund Mach

Art. 31 - Soppressionedel Centro di ecologia alpina Viote del monte Bondone

Art. 32 - Disposizionicontabili

Art. 33 - Abrogazioni

Art. 34 - Disposizionifinanziarie

Tabella A - Coperturadegli oneri (articolo 34)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1.    La Provincia autonoma diTrento promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza,riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricercae dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitaleumano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità ecompetitività dell’intero territorio provinciale.

2.    Per i fini previsti dal comma1 la provincia:

a)   valorizza il patrimonio diconoscenze generato dai soggetti della ricerca e dell’innovazione che operanosul territorio per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico;

b)   promuove forme di collaborazione edi coordinamento fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti sulterritorio, finalizzate alla costituzione di un coeso e armonico sistemaprovinciale della ricerca e dell’innovazione, in grado di rapportarsi a realtàanaloghe a livello nazionale e internazionale attraverso la creazione dialleanze e la definizione di rapporti di collaborazione e cooperazione;

c)    promuove iniziative volteall’innovazione del sistema produttivo locale, anche incentivando la suacollaborazione e cooperazione con il sistema provinciale della ricerca edell’innovazione.

Art. 2

Oggetto

1.    Questa legge disciplina:

a)   il sistema degli enti di ricercadel quale la provincia si avvale per le finalità previste dall’articolo 1;

b)   gli strumenti per il sostegno, ilgoverno e la valutazione dell’attività di ricerca e innovazione sul territorio;

c)    un quadro di cooperazioneche agevoli la creazione di un sistema provinciale della ricerca edell’innovazione;

d)   un complesso di iniziative volte afavorire l’innovazione del sistema produttivo locale.


Art. 3

Principi fondamentali

1.    Questa legge e le azionicompiute in base ad essa sono ispirate a principi di:

a)   apertura nazionale einternazionale del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione;

b)   promozionedella libertà di ricerca nell’ambito delle linee programmatiche e dellepriorità adottate nel quadro della programmazione provinciale coerenza trale linee programmatiche di priorità del sistema di ricerca e il quadro dellaprogrammazione provinciale;

c)    equilibrio fra ricercaorientata all’innovazione e ricerca di base;

d)   organizzazione dell’attività diricerca per progetti, che favorisca la creazione di masse critiche di risorseattorno ad essi;

e)   centralità del monitoraggio edella valutazione della ricerca quali elementi chiave del sistema;

f)     distinzione frafunzioni di indirizzo politico-strategico e funzioni di governo autonomo dellaricerca nel rispetto della libertà di quest’ultima;

g)   distinzione tra organi di governoe organi di consulenza scientifica;

h)   semplicità, funzionalità edeconomicità nell'organizzazione e nella conduzionedel personale, dei centri, dei laboratori e dei programmi e delle attivitàdi ricerca;

i)     coinvolgimento deiricercatori nel governo dei centri e delle strutturedegli enti;

j)     trasparenzaamministrativa e trasparenza nella comunicazione dei risultati;

k)    valorizzazione economica deirisultati della ricerca, anche a vantaggio deiricercatori e del personale che ha contribuito al lororaggiungimento;

l)     cooperazione einterazione positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e ilsistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;

m)  incentivazione all’innovazione delsistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne lacompetitività;

n)   promozione d'iniziative dicarattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suosfruttamento.

Art. 4

Sistema provinciale della ricerca edell’innovazione

1.    La provincia, nell’ambitodelle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operanonel settore della ricerca e dell’innovazione, promuove la creazione di unquadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provincialedella ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale einternazionale, nonché con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale.Inoltre, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia deisoggetti che operano nel campo dell’economia, promuove la creazione dellecondizioni di contesto più favorevoli allo sviluppo di un sistemadell’innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale piùcompetitivo, in virtù di una capacità diffusa delle proprie realtà produttivedi trarre vantaggio dai cambiamenti indotti dalla tecnologia e dal progressodella conoscenza.

2.    Concorrono a perseguire lefinalità del comma 1:

a)   l’Università degli studi diTrento;

b)   la fondazione Bruno Kessler e lafondazione Edmund Mach, costituite secondo quanto previsto dal capo II;

c)    le agenzie della provincia,anche prive di personalità giuridica, e gli enti funzionali a ordinamentoprovinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, nonché, per leattività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale, il Parco nazionale delloStelvio e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

d)   le imprese e gli altri soggettipubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;

e)   l’Agenzia per lo sviluppo.

Capo II

Costituzione della fondazione Bruno Kesslere della fondazione Edmund Mach

Sezione I

Fondazione Bruno Kessler

Art. 5

Costituzione e scopi della fondazioneBruno Kessler

1.    La Provincia promuove lacostituzione di una fondazione denominata “Fondazione Bruno Kessler”, qualeente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciutaalla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

2.    La fondazione promuove,realizza e sviluppa attività di ricerca in settori d'interesse per lo sviluppoprovinciale e svolge la propria attività con l’obiettivo di renderericonosciuto il sistema trentino della ricerca e dell’innovazione a livellonazionale e internazionale. La fondazione opera incollaborazione con l’Università degli studi di Trento e con gli altri enti diricerca e le imprese operanti sul territorio provinciale.

3.    Lafondazione opera con un’organizzazione per progetti e con una prioritàassegnata alla ricerca interdisciplinare. La fondazione svolge inoltre la propria attività con una specificaattenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e adutilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale,economica e culturale. La fondazione, in particolare, ètenuta a dare rilievo all’’attività di trasmissione delle conoscenze dalsistema delle ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l’acquisizione,la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecnichespecifiche, anche in sede locale.

3 bis. La fondazione èinoltre tenuta a dare particolare rilievo all’attività di trasmissione delleconoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa,favorendo l’acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità dicompetenze tecniche specifiche, anche in sede locale.

4.    La fondazione ha sede legalea Trento.

Art. 6

Soci e fondo di dotazione

1.    Alla fondazione Bruno Kesslerpossono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla provincia, enti,istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali einternazionali che ne condividono le finalità.

2.    Il fondo di dotazione dellafondazione Bruno Kessler è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazionifinanziarie conferiti dai soci all’atto della costituzione della fondazione osuccessivamente, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.

3.    L’apportocomplessivo dei soci fondatori privati al fondo di dotazione della fondazionenon può superare la misura del cinque per cento del fondo.

Art. 7

Autorizzazione al conferimento dirisorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazione della fondazione

1.    La provincia è autorizzata aconferire al fondo di dotazione della fondazione:

a)   i beni mobili e immobili già diproprietà o in uso dell’Istituto trentino dicultura e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

b)   una dotazione finanziariastabilita dalla legge finanziaria.

c)    il saldoattivo quale risultante delle attività e passività già facenti capoall’Istituto Trentino di Cultura di cui all’articolo 29.

Art. 8

Statuto

1.    Il Presidente dellaprovincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordie a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione,sottoscrivendo l’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegatoabbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2.    Lo statuto della fondazione,nel rispetto di questa legge, prevede:

a)   l’individuazione e le funzioni deiseguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientificoe collegio dei revisori, assicurando il rispetto del principio di distinzionedelle funzioni d'indirizzo da quelle di gestione. Lo statuto può prevedere lapresenza di altri organi. Il presidente e i componenti del consigliod'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenzascientifica o manageriale. I componenti del comitato scientifico sono sceltitra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b)   la competenza della provincia,quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consigliod'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidente dellafondazione;

c)    la riserva agli entipubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti delconsiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla provincia;

d)   la riserva di uno dei componentidel consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale inservizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenzascientifica o manageriale che non facciano parte delpersonale e che non siano suoi anche facentiparte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali. Per la costituzione del primo consiglio d'amministrazionequesto componente è nominato in via temporanea dalla provincia, prescindendodalla designazione del personale; esso è sostituito a seguito delle proceduredi consultazione del personale, da attivare entro sei mesi dalla data dipubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della notiziadell’avvenuta costituzione della fondazione Inprima applicazione a fino alla designazione da parte del personale del progettocompetente il Consiglio di Amministrazione si intende comunque costituito inpresenza degli altri componenti;

e)   maggioranze qualificate per ledeterminazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

f)     l’adozione di unprogramma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

g)   le modalità e le procedure perassicurare la coerenza dell’attività della fondazione con la programmazioneprovinciale;

h)   l’obbligo di presentareannualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta;

i)     il vincolo didestinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divietodi distribuire utili;

j)     l’obbligo diorganizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una prioritàalla ricerca interdisciplinare;

k)    l’obbligo di adottare, entrosei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regionedella notizia dell’avvenuta costituzione della fondazione, un progetto diriorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intendecostituire nell’arco del primo triennio di attività; laFondazione Bruno Kessler può far uso delle denominazioni già utilizzatedall’Istituto Trentino di Cultura e dalle sue articolazioni organizzative.Sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni dei rappresentantidei ricercatori e del restante personale;

l)     la restituzione allaprovincia dei beni mobili e immobili conferiti ofinanziati dalla di proprietà della fondazione,nel caso che essa sia sciolta.

3.    Lo statuto prevede che lafondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzionio contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare aconsorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalitàgiuridica, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto.

4.    Lo statuto prevede che lemodifiche ad esso apportate sono approvate dal consiglio d'amministrazione, conuna maggioranza dei due terzi dei componenti e previo parere favorevole dellaGiunta provinciale. Successive modificazioni dellostatuto possono prevedere che la fondazione svolga la sua attività anche perfinalità diverse dallo sviluppo del territorio provinciale, previa richiesta diriconoscimento della personalità giuridica ai competenti organi dello Stato aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5.    La fondazione può parteciparea bandi di ricerca adottati dalla provincia ai sensi dell’articolo 22, dalloStato, dall’Unione europea o da altri enti pubblici o privati. A tal fine è equiparata agli enti di ricerca regionali.Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la fondazione è riconosciutaquale ente di ricerca regionale.

6.    Per perseguire i propri finila fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nelrispetto dei propri scopi istituzionali e dell’articolo 14. In questi casi lafondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per ilsostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei pattiterritoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 edisposizione in materia di commercio).

Sezione II

Fondazione Edmund Mach

Art. 9

Costituzione e scopi della fondazioneEdmund Mach

1.    La provincia e l’Istitutoagrario di San Michele all’Adige promuovono la costituzione di una fondazionedenominata “Fondazione Edmund Mach”, quale ente d'interesse pubblico senza finidi lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalitàgiuridica di diritto privato.

2.    La fondazione promuove,realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica,d'istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese,finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addettiall'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale,con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia conla tutela e la valorizzazione del territorio. Inoltre favorisce, realizza esviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sull'ecosistemanaturale alpino, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione eil recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività conattenzione a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella suadimensione sociale, economica e culturale.

3.    La fondazione ha sede legalea San Michele all’Adige.

4.    Per perseguire le finalitàindicate da quest'articolo l’atto costitutivo prevede che la fondazione svolga,tra l’altro, le attività e i servizi di seguito indicati:

a)   ricerca;

b)   sperimentazione scientifica;

c)    assistenza e consulenzatecnica e socio-economica;

d)   formazionee istruzione secondaria, post-secondaria e di carattere universitario opost-universitario nelle materie agrarie, forestali e ambientali;istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzionee formazione, alta formazione professionale, formazione a carattereuniversitario e post universitario, educazione e formazione permanente, nellematerie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispettodelle disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie , deipercorsi di formazione professionale e degli istituti universitari statali;

e)   contabilità agraria e analisidella gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e monitoraggio ambientale.

Art. 10

Soci e fondo di dotazione

1.    Alla fondazione Edmund Machpossono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla provincia eall’Istituto agrario di San Michele all’Adige, enti, istituzioni e impresepubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali,che ne condividonole finalità.

2.    Il fondo di dotazione dellafondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarieconferite dai soci all’atto della costituzione della fondazione osuccessivamente, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.

3.    L’apportocomplessivo dei soci fondatori privati al fondo di dotazione della fondazionenon può superare la misura del cinque per cento del fondo.

Art. 11

Autorizzazione al conferimento dirisorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazione della fondazione

1.    La Provincia e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige sonoautorizzati è autorizzata a conferireal fondo di dotazione della fondazione, in corrispondenza con le funzioni adessa progressivamente trasferite:

a)   i beni mobili e immobili già diproprietà o in uso dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige e del Centro di ecologia alpina Viote del monte Bondone eulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

b)   una dotazione finanziaria stabilitadalla legge finanziaria;

c)    il saldoattivo quale risultante dalle attività e passività già facenti capoall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige di cui all’articolo 30 e alCentro di ecologia alpina Viote del monte Bondone di cui all’articolo 31.

Art. 12

Statuto

1.    Il Presidente dellaprovincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordie a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazioneprovvedendo alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, a condizione che lostatuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2.    Lo statuto della fondazione èadottato nel rispetto di questa legge e prevede:

a)   l’individuazione e le funzioni deiseguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientificoe collegio dei revisori, assicurando il rispetto del principio di distinzionedelle funzioni d'indirizzo da quelle di gestione. Lo statuto può prevedere lapresenza di altri organi. I componenti del comitato scientifico sono scelti trapersone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b)   l’articolazione della strutturaorganizzativa della fondazione;

c)    la competenza dellaprovincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti delconsiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidentedella fondazione;

d)   la riserva agli enti pubblici socidella fondazione della nomina dei due terzi dei componenti del consigliod'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla provincia;

e)   la riserva di uno dei componentidel consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale inservizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenzascientifica o manageriale che non facciano parte delpersonale e che non siano suoi anche facentiparte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali. Perla costituzione del primo consiglio d'amministrazione questo componente ènominato in via temporanea dalla provincia prescindendo dalla designazione delpersonale; esso è sostituito a seguito delle procedure di consultazione delpersonale, da attivare entro sei mesi dalla data prevista dall’articolo 30,comma 3; In prima applicazione e fino alladesignazione da parte del personale predetto componente il Consiglio diAmministrazione si intende comunque costituito in presenza di altricomponenti.

f)     che i due terzi dellenomine dei componenti del consiglio d'amministrazione siano effettuate suproposta delle cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodottiagricoli e delle organizzazioni professionali agricole, espressa ancheattraverso le loro rappresentanze;

g)   maggioranze qualificate per ledeterminazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

h)   l’adozione di un programmapluriennale di attività, aggiornato annualmente;

i)     le modalità e leprocedure per assicurare la coerenza dell’attività della fondazione con laprogrammazione provinciale;

j)     l’obbligo dipresentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attivitàsvolta;

k)    il vincolo di destinaretutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto didistribuire utili;

l)     l’obbligo di adottare,entro sei mesi dalla data prevista dall’articolo 30, comma 3, un progetto diriorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituirenell’arco del primo triennio di attività; la FondazioneEdmund Mach può far uso delle denominazioni già utilizzate dall’IstitutoAgrario di San Michele all’Adige e dal Centro di ecologia alpina Viote delMonte Bondone e dalle loro articolazioni organizzative. Sul progettosono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze deiricercatori e del restante personale;

m)  la restituzione alla provincia dei benimobili e immobili conferiti o finanziati dalla diproprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

3.    Si applicano, in quantocompatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 8.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 13

Personale

1.    I rapporti di lavoro deidipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codicecivile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, e sonocostituiti e regolati contrattualmente.

2.    La Provinciaconcorre con le fondazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative allastipula di una intesa riguardante l’individuazione del contratto collettivoapplicabile al personale ricercatore dipendente delle fondazioni, anche tenutoconto della raccomandazione della Commissione dalla Comunità Europeariguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta perl’Assunzione dei Ricercatori.

Art. 14

Bilanci

1.    I bilanci di esercizio sonoredatti secondo le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435 bis del codicecivile, in quanto compatibili, e sono approvati dal consiglio d'amministrazionenei termini previsti per le società per azioni.

2.    Le fondazioni, anche quandonon esercitano attività commerciale, tengono i libri e le altre scritturecontabili prescritte dall’articolo 2214 del codice civile. Se esercitanoattività commerciali sono tenute alla separazione contabile delle attività.

Art. 15

Rinvio alla disciplina civilistica

1.    Per quanto non espressamenteprevisto da questa legge la fondazione Bruno Kessler e la fondazione EdmundMach sono disciplinate dal codice civile e dalle sue disposizioni d'attuazione.

2.    Le fondazioni possonoaccettare donazioni o eredità, con le modalità previste dall’articolo 473 delcodice civile, e conseguire legati.

Capo III

Strumenti di programmazione, difinanziamento e di valutazione

Art. 16

Strumenti d’intervento della provinciaper lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione

1.    La provincia, in coerenza conil programma pluriennale della ricerca previsto dall’articolo 18 e nel rispettodell’ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provincialedella ricerca e dell’innovazione mediante:

a)   la stipulazione di accordi diprogramma con l’Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler,la fondazione Edmund Mach e altri enti pubblici, secondo quanto previsto dagliarticoli 19, 20 e 21;

b)   l’adozione di bandi per ilfinanziamento dei progetti di ricerca previsti dall’articolo 22, ai qualipossono partecipare i soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2;

c)    l’erogazione di agevolazioniper l’innovazione nell’ambito dell’articolo 5 della legge provinciale 13dicembre 1999, n. 6.

2.    Per conseguire le finalità diquesta legge la provincia, nel rispetto delle procedure previste dallanormativa statale adottata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione edella normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattereinternazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provincialedella ricerca e dell’innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anchemediante la sottoscrizione di accordi bilaterali con governi locali per ilfinanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricercascientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività diricerca anche fuori dal territorio provinciale.

Art. 17

Fondo unico per la ricerca

1.    Per i fini dell’articolo 1 è istituito, nell'ambito del bilancioprovinciale, il fondo unico per la ricerca ,alimentato da risorse dellaprovincia.

2.    Ilfondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi diricerca scientifica e tecnologica ed è articolato in sezioni distinte per ifondi destinati agli accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, peri fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall’articolo22, per quelli necessari ai sensi dell’articolo 16, comma 2, nonché per quellidestinati ai progetti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre1999, n. 6.

Art. 18

Programma pluriennale della ricerca

1.    Ai fini della programmazionecoordinata degli interventi previsti dall'articolo 16 la Giunta provinciale, suproposta dell’assessore competente e assicurando ilcoinvolgimento dei soggetti che si occupano di ricerca ed innovazione sulterritorio provinciale, approva un programma pluriennale della ricercadi durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente.

2.    Il programma pluriennaledella ricerca individua:

a)   gli obiettivi da perseguire e lelinee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,nonché le relative priorità;

b)   le aree di ricerca d'interesseprioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi dellaprovincia;

c)    i criteri generali per lavalutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verificadei loro risultati;

d)   i criterie i limiti massimi riservati alle aree d'intervento prioritarie degliinterventi agevolativi della provincia nel campo della ricerca, ivi compresiquelli previsti dall’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6,nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

e)   con riguardo agli interventiprevisti dall’articolo 22, i settori della ricerca interessata, i contenuti, itermini e le modalità per l’adozione e la pubblicazione dei bandi;

f)     le tipologie di spesaammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione diquelle disciplinate dai criteri per l’applicazione della l.p. n. 6 del 1999;

g)   i criteri per determinare i finanziamenti dei progetti imputati alfondo, concessi fino alla concorrenza della spesa ammissibile, promuovendo promuovere la cooperazione tra isoggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivandoil cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

h)   le modalità di erogazione e direndicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggettisottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

i)     le modalità divalutazione dei progetti.

3.    Il programma è approvatoprevio parere del comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazioneprevisto dall’articolo 23 e tenendo contosulla base delle indicazioni emerse nell’ambitodelle procedure di concertazione esperite ai sensi dell’articolo 11, comma 1,della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina dellaprogrammazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilitàe di zone svantaggiate).

Art. 19

Accordo di programma con l’Universitàdegli studi di Trento

1.    La Provincia può definireobiettivi e interventi per la ricerca d'interesse generale nell’ambitodell’accordo di programma con l’Università degli studi di Trento previstodall’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993 n. 29 (Norme perfavorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi diTrento), secondo le modalità da esso previste.

Art. 20

Accordi di programma con la fondazioneBruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach

1.    La provincia può stipulareaccordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione EdmundMach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell’ambito della ricercad'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temigenerali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri perdefinire l’attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare lapartecipazione finanziaria della provincia a ciascuna iniziativa e le modalitàper valutare congiuntamente i risultati ed eventualmente per utilizzarli, anchein termini economici. Agli accordi di programma si applica, in quantocompatibile, l’articolo 1 bis della legge provinciale n. 29 del 1993.

Art. 21

Accordi di programma con altri entipubblici

1.    Il programma pluriennaledella ricerca può prevedere che siano stipulati accordi di programma tra laprovincia e uno o più enti pubblici tra quelli indicati dall’articolo 4, comma2, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolareinteresse. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall’articolo 20.

Art. 22

Bandi per la realizzazione di progettidi ricerca

1.    La provincia è autorizzata afinanziare progetti di ricerca finalizzati a sostenere l’innovazione e losviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale dellasocietà trentina.

2.    La Giunta provinciale approvabandi di ricerca in relazione ai quali le imprese e isoggetti indicati dall’articolo 4, comma 2, compresele fondazioni, possono presentare progetti di ricerca. I bandideterminano, in particolare:

a)   i temi e/oi settori di ricerca oggetto del bando;

b)   le modalità per predisporre epresentare nonché i criteri per valutare i progetti di ricerca;

c)    le modalità per monitorarel’evoluzione dei progetti di ricerca.

3.    I progetti presentati devonocontenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, lerisorse umane e strumentali necessarie e l'analisi economico - finanziaria,relativi alla completa realizzazione dell’intervento.

4.    I risultati del progetto,compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e lerelative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono allaprovincia. Il bando può prevedere, nel rispetto della disciplina comunitariasugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti cherealizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell’utilizzo deirisultati del progetto, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste dalcomma 1.

Art. 23

Comitato tecnico-scientifico per laricerca e l’innovazione

1.    E’ istituito il comitatotecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione, quale organo di consulenzae di valutazione tecnico-scientifica della provincia.

2.    Il comitato è nominato dallaGiunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più dicinque esperti, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cuiall’articolo 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione edesperienza in ambiti metodologici e disciplinari delmondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza,può essere rinominato per una sola volta. Alle riunioni del comitato partecipa,senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento provinciale competente inmateria di ricerca, nonché i dirigenti dei dipartimenti competenti nellematerie oggetto di trattazione.

3.    Il comitatotecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione:

a)   esprime il proprio parere suiprogetti presentati per i bandi previsti dall’articolo 22, anche con riguardoal rispetto delle indicazioni di ciascun bando;

b)   esercita le funzioni demandategliai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

c)    surichiesta dell’assessore competente elabora proposte ed esprime il parere pareri sul programma pluriennaledella ricerca.

d)   su richiestadell’assessore competente elabora proposte sul programma pluriennale dellaricerca.

4.    Ai componenti esterni delcomitato è attribuita un’indennità determinata dalla Giunta provinciale entro ilimiti massimi di quella spettante ai componenti dell’Agenzia provinciale perla rappresentanza negoziale diversi dal suo presidente, ai sensi dell’articolo58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento delpersonale della Provincia autonoma di Trento): A essi spettano inoltre irimborsi spese previsti dalla vigente disciplina in materia di comitati ecommissioni provinciali.

5.    Le funzioni di segretario delcomitato sono svolte dal dirigente del servizio competente in materia diricerca o da un funzionario da lui delegato.

6.    Per valutare i progettifinanziati in base al fondo unico per la ricerca e per redigere le proposterelative al programma pluriennale della ricerca o ai suoi aggiornamenti ilcomitato può avvalersi di ulteriori esperti nominatidalla Giunta provinciale. Il provvedimento di nomina stabilisce i compensi daattribuire agli esperti, in proporzione alla durata dell’incarico e in misuranon superiore al compenso corrisposto ai componenti del comitato. individuatidalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 24

Comitato di valutazione della ricerca

1.    E’ istituito il comitato divalutazione della ricerca, al quale compete:

a)   la valutazione dell’efficacia delcomplesso degli interventi della provincia a sostegno del sistema provincialedella ricerca e dell’innovazione, anche con riguardo al raggiungimento degliobiettivi fissati nel programma pluriennale della ricerca;

b)   la valutazione dei risultati ottenutidai progetti oggetto d'intervento provinciale;

c)    la presentazione alla giuntadi un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione, su richiesta dellagiunta stessa e in occasione dell’approvazione del programma pluriennale dellaricerca o dei suoi aggiornamenti.

2.    Il comitato è nominato dallaGiunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più dicinque esperti, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cuiall’articolo 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione edesperienza in ambiti metodologici e disciplinari delmondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza,può essere rinominato per una sola volta. E’ componente di diritto delcomitato, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento competente inmateria di ricerca. Il comitato può disporre la costituzione al proprio internodi sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti.

3.    Al comitato si applicano icommi 4, 5 e 6 dell’articolo 23.

Capo IV

Disposizioni in materia di sostegnoall’innovazione

Art. 25

Disposizioni relative all’Agenzia per losviluppo

1.    La provincia può disporreapporti al fondo di cui all’articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre1999, n. 6, da destinare alla costituzione o allapartecipazione di un fondo chiuso d'investimento finalizzato all’avviodi nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo o ad altopotenziale di sviluppo.

2.    La provincia, inoltre, puòdare all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. il compito di amministrare i brevetti ei diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla provincia,anche in seguito ai bandi previsti dall’articolo 16, ai fini della promozionedi iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale. Se taleutilizzazione non è possibile i brevetti e i diritti di proprietà intellettualepossono essere alienati anche per impieghi esterni al territorio provinciale. Ibrevetti e i diritti di proprietà intellettuale sono venduti comunque a prezzodi mercato; il corrispettivo confluisce in uno specifico fondo amministratodall'Agenzia per lo sviluppo per conto della provincia, impiegato perl’acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali allapromozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorioprovinciale. La provincia definisce convenzionalmente, nell’ambito dellaregolamentazione dei rapporti con l'Agenzia per lo sviluppo, le modalità diamministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighid'informazione e di rendicontazione nei confronti della provincia.

3.    La provincia, inoltre, puòaffidare all'Agenzia per lo sviluppo, in favore delle imprese operanti sulterritorio provinciale, il compito di diffondere le conoscenze dell’offertatecnologica disponibile presso soggetti pubblici e privati di ricerca nazionalie internazionali, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali perl'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo deiprogetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine.

4.    I rapporti tra provincia eAgenzia dello sviluppo funzionali all’applicazione di quest'articolo sonodisciplinati nell’ambito della convenzione adottata secondo quanto previstodall’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999.

Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 13dicembre 1999, n. 6

1.    Alla legge provinciale 13dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   nel comma 1 dell’articolo 5 leparole: “sulla basedel parere di uno o più esperti appositamente nominati”sono sostituite dalle seguenti: “sullabase del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazioneprevisto dall’articolo 23 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricercae dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n.6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istitutoagrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse'”;

b)   dopo il comma 1 dell’articolo 5sono inseriti i seguenti:

"1bis.Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o diaccrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sonoconcesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca sianooggetto di specifiche iniziative imprenditorialiutilizzati dall’impresa sul territorioprovinciale. All’atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deveprodurre apposita documentazione atta a certificare l’impegno in tal senso. Lacongruità dell’impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per laricerca e l’innovazione.

1ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per laricerca e l’innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bisanche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati sianooggetto d'iniziative imprenditoriali sul territorio, purché tali progettipresentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vistascientifico e tecnologico.";

1 ter. La giunta provinciale,sentito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione, puòconcedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti diricerca non funzionali a garantire che i risultati dell’impresa sul territorioprovinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assolutaeccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico;

1 quater. Il vincolo previsto alcomma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti conpersonalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnatisenza fini di lucro, in attività di ricerca sul territorio provinciale, purchétali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vistascientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziativeimprenditoriali per accrescere la competitività del sistema industrialeprovinciale.

c)    dopo il comma 1dell’articolo 35 è inserito il seguente:

"1bis.Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programmapluriennale della ricerca previsto dall’articolo 18 della legge provincialeconcernente 'Riordino delsistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggiprovinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e dialtre disposizioni connesse', salvo casi particolari e urgenti dirilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l’occupazione."

2.    Le modificazioni apportatedal comma 1 all’articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1999 hanno effettoa decorrere dalla data di nomina del primo comitato tecnico-scientifico per laricerca e l’innovazione.

Capo V

Modificazioni della legge provinciale 5novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 5novembre 1990, n. 28

1.    Lalettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 1990,n. 28, è sostituita dalla seguente:

"f)   promuoverel’istituzione e gestire scuole d'istruzione secondaria e post-secondaria nonchéistituti universitari in materie agrarie, forestali e ambientali, osservandoquanto previsto per il riconoscimento delle scuole e istituti universitari nonstatali e perseguendo prioritariamente l’obiettivo della collaborazione conl’Università degli studi di Trento; inoltre promuovere attività di formazionepost-universitaria;".

1.    La letteraf) e g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n.28, è sostituite dalle seguenti:

"f)   promuoverel’istituzione e provvedere alla gestione di istituti di istruzione e formazionedel secondo ciclo, nonché di istituti universitari, in materie agrarie,forestali, ambientali e ad esse riconducibili, osservando le disposizionipreviste per il riconoscimento rispettivamente delle scuole paritarie, deipercorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statalie perseguendo prioritariamente l’obiettivo della collaborazione conl’università degli studi di Trenti; promuovere inoltre attività di formazionepost-universitaria;

g)    promuoverel’istituzione i provvedere alla gestione di percorsi di alta formazione nellamaterie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili; promuovere egestire altresì attività e corsi di educazione e formazione permanente voltiallo sviluppo e alla diffusione della professionalità e della cultura nellematerie agricole, forestali e ambientali;".

 

 

2.    Dopo il comma 6 dell’articolo17 della legge provinciale n. 28 del 1990 è aggiunto il seguente:

"6 bis.Al personale dell’istituto possono essere affidati incarichi finalizzati apromuovere l’integrazione fra le attività diricerca, quelle d'insegnamento e quelle di natura gestionale fra le attività di ricerca, assistenza tecnica, diinsegnamento e di natura gestionale. In sede di contrattazionecollettiva provinciale, con apposito accordo decentrato, si provvede a definirecriteri e modalità per l’affidamento degli incarichi, regolandone anche glieffetti economici."

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

Disposizioni per l’avvio dellafondazione Bruno Kessler

1.    Il Presidente della provinciaassume gli atti necessari affinché la fondazione Bruno Kessler sia costituitaentro sei dodici mesi dalla data dientrata in vigore di questa legge.

2.    Dalla data di pubblicazionenel Bollettino ufficiale della regione della notizia dell’avvenuta costituzionedella fondazione l’Istituto trentino di cultura istituito dalla leggeprovinciale 29 agosto 1962, n. 11, è soppresso. Dalla medesima data lafondazione Bruno Kessler subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi giàfacenti capo all’Istituto trentino di cultura e conserva i diritti, leattribuzioni e le situazioni giuridiche delle quali l'ente originario eratitolare, fatto salvo quanto previsto in materia di personale daquest'articolo. In relazione alle competenze dellaprovincia in materia di ricerca, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,alla fondazione è riconosciuta la qualità di ente di ricerca regionale.

3.    Dalla data prevista dal comma2, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendentedell’Istituto trentino di cultura che non instauri il rapporto di lavoro con lafondazione è trasferito nel ruolo unico del personale della provincia ed èmesso a disposizione della fondazione Bruno Kessler.

4.    Dalla data indicata dal comma2 la fondazione Bruno Kessler subentra all’Istituto trentino di cultura neirapporti di lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti.

5.    Il rapporto di lavoro delpersonale trasferito nei ruoli provinciali è regolato dai contratti collettiviapplicati nei suoi confronti alla data del trasferimento nel ruolo dellaprovincia, con i successivi adeguamenti.

6.    La gestione giuridica edeconomica del personale di cui al comma 3, cui possono provvedere la Provinciao la fondazione, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sonoregolati mediante intese fra la provincia e la fondazione Bruno Kessler. Glioneri relativi al predetto personale sono comunque a carico della provincia,quale socio fondatore.

Art. 29

Soppressione dell’Istituto trentino dicultura

1.    Dalla data di pubblicazionenel Bollettino ufficiale della regione della notizia dell’avvenuta costituzionedella fondazione bruno Kessler gli organi dell’Istituto trentino di culturadecadono, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, che rimane in caricaper espletare i compiti ad esso affidati dal comma 3.

2.    A seguito della soppressionedell’Istituto trentino di cultura i riferimenti ad esso contenuti nella vigentelegislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento allafondazione Bruno Kessler.

3.    La Giunta provinciale nominaun commissario incaricato di redigere, entro tre mesi dalla data dipubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della notiziadell’avvenuta costituzione della fondazione, il rendiconto generale finaledell’Istituto trentino di cultura; inoltre fissa il compenso spettante alcommissario. Il rendiconto generale finale è composto dal conto finanziario,relativo alla gestione del bilancio fino alla data di soppressione, dalrendiconto patrimoniale, riportante la situazione delle attività e dellepassività dell'ente alla medesima data, nonché da una relazione illustrativa.Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia dicontabilità e bilancio dell'ente o, in mancanza, alle norme provinciali inmateria; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisoridei conti, che attesta la correttezza dei valori contabili riportati. Lafondazione Bruno Kessler subentra nelle attività e nelle passività risultantidalla liquidazione dell’Istituto trentino di cultura.

Art. 30

Disposizioni per l’avvio delle attivitàdella fondazione Edmund Mach

1.    Il Presidente della provinciaassume gli atti necessari affinché la fondazione Edmund Mach sia costituitaentro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2.    A decorrere dalle date di cuiai commi 3 e 4 la fondazione esercita le attività attinenti alla ricercaecologico-ambientale esercitate dall’Istituto agrario di San Michele all’Adige,le attività già esercitate dall’agenzia per la garanzia della qualità inagricoltura prevista dall’articolo 4 bis della legge provinciale 5 novembre1990, n. 28, nonché quelle svolte dal Centro di ecologia alpina Viote del monteBondone istituito dalla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17.

3.    La Giunta provinciale fissacon propria deliberazione la data, non successiva a diciotto mesi dallacostituzione della fondazione, a decorrere dalla quale la fondazione esercitale attività previste dal comma 2 già svolte dall’istituto agrario. Da questadata la fondazione subentra all’istituto agrario nei rapporti giuridici attivie passivi, ivi inclusi quelli finanziari, connessi alle attività trasferite eindividuati espressamente dall’istituto.

4.    La Giunta provinciale,inoltre, fissa con propria deliberazione la data, non successiva a diciottomesi dalla costituzione della fondazione, a decorrere dalla quale la fondazioneesercita le attività previste dal comma 2 già svolte dal centro di ecologiaalpina.

5.    Le leggi finanziariedispongono il trasferimento alla fondazione Edmund Mach delle attivitàesercitate dall’istituto agrario diverse da quelle previste dal comma 2, entroil 31 dicembre 2008, regolando anche gli aspetti organizzativi e finanziariconnessi. Ad avvenuto trasferimento alla fondazione di tutte le attivitàdell’istituto agrario, l'istituto è soppresso; a tal fine si applica, in quantocompatibili, l’articolo 29, intendendosi sostituito l’Istituto agrario di SanMichele all’Adige all’Istituto trentino di cultura. A seguito dellasoppressione dell’istituto la provincia gli subentra nei diritti connessi allaqualità di socio fondatore della fondazione Edmund Mach.

6.    Dalla data di avviodell’attività della fondazione Edmund Mach, prevista dal comma 3, il personalecon rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell’istituto agrarioaddetto alle attività individuate ai sensi del comma 2, che non instauri unrapporto di lavoro con la fondazione, rimane inquadrato nel ruolo unico delpersonale dell’istituto agrario ed è messo a disposizione della fondazione.

7.    Dalla data prevista dal comma3 la fondazione Edmund Mach subentra all’istituto agrario nei rapporti di lavoroa tempo determinato del personale addetto alle attività individuate ai sensidel comma 2, per la durata residua dei contratti.

8.    Il rapporto di lavoro delpersonale continua a essere regolato dai contratti collettivi applicati neisuoi confronti alla data della messa a disposizione della fondazione EdmundMach, con i successivi adeguamenti.

9.    La gestione giuridica edeconomica del personale di cui al comma 6, cui possono provvedere l’istitutoagrario o la fondazione Edmund Mach, le sue modalità di utilizzo e quant'altronecessario sono regolati mediante intese fra l’istituto agrario e la fondazioneEdmund Mach. Gli oneri relativi al predetto personale sono comunque a caricodella provincia, quale socio fondatore.

10.  Al momento della soppressione dell’istitutoagrario il personale rimasto nei ruoli dell'istituto è trasferito nel ruolounico del personale della Provincia autonoma di Trento ed è messo adisposizione della fondazione Edmund Mach. Al predettopersonale continua ad essere applicata la normativa contrattuale diriferimento. Questo comma non si applica al personale dell’aziendaagricola assunto con contratto di diritto privato, che sarà trasferito alledipendenze della fondazione al momento del passaggio ad essa delle attivitàdell’azienda agricola.

Art. 31

Soppressione del Centro di ecologiaalpina Viote del monte Bondone

1.    Dalla data individuata aisensi dell’articolo 30, comma 4, il Centro di ecologia alpina Viote del monteBondone, istituito dalla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, è soppresso.Dalla medesima data la fondazione Edmund Mach subentra nei rapporti giuridiciattivi e passivi già facenti capo al centro, fatto salvo quanto previsto daquest'articolo.

2.    Dalla data individuata aisensi dell’articolo 30, comma 4, il personale con rapporto di lavoro a tempoindeterminato dipendente del centro che non instauri un rapporto di lavoro conla fondazione è trasferito nel ruolo unico del personale della provincia ed èmesso a disposizione della fondazione Edmund Mach. Il personale del centroinquadrato nella dirigenza veterinaria è trasferito nel ruolo dell’Aziendaprovinciale per i servizi sanitari e messo a disposizione della fondazione.Dalla medesima data la fondazione Edmund Mach subentra al centro nei rapportidi lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti.

3.    Il rapporto di lavoro delpersonale trasferito nei ruoli provinciali è regolato dai contratti collettiviapplicati nei suoi confronti alla data del trasferimento nel ruolo dellaprovincia, con i successivi adeguamenti.

4.    La gestione giuridica edeconomica del personale messo a disposizione ai sensi del comma 2, cui possonoprovvedere la provincia o la fondazione, le sue modalità di utilizzo equant'altro necessario sono regolati mediante intesa fra la provincia e lafondazione Bruno Kessler Edmund Mach. Gli oneri relativi al predetto personalesono comunque a carico della provincia, quale socio fondatore.

5.    Alla data individuata aisensi dell’articolo 30, comma 4, gli organi del centro decadono, a eccezione delcollegio dei revisori dei conti, che rimane in carica per l'espletamento deicompiti affidatigli dal comma 7.

6.    A seguito della soppressionedel centro i riferimenti ad esso contenuti nella vigente legislazioneprovinciale s'intendono sostituiti con il riferimento alla fondazione EdmundMach.

7.    La Giunta provinciale nominaun commissario incaricato di redigere il rendiconto generale finale dell’enteentro tre mesi dalla data individuata ai sensi dell’articolo 30, comma 4, e nefissa il compenso. Il rendiconto generale finale è composto dal contofinanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data dellasoppressione, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione delleattività e delle passività dell'ente alla medesima data, nonché da unarelazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformitàalle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente o, in mancanza, allenorme provinciali in materia; esso è assoggettato al parere obbligatorio delcollegio dei revisori dei conti, che attesta la correttezza dei valoricontabili riportati. La fondazione Edmund Mach subentra nelle attività e nellepassività risultanti dalla liquidazione del centro.

Art. 32

Disposizioni contabili

1.    La Giunta provinciale èautorizzata a disporre le variazioni di bilancio e l’istituzione di nuove unitàprevisionali di base in relazione all’avvio dell’attività delle fondazionipreviste dal capo II.

Art. 33

Abrogazioni

1.    Gli articoli 9 e 10 dellalegge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla ricerca scientifica, sonoabrogati a far data dall’entrata in vigore di questa legge.

2.    La legge provinciale 29agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell’Istituto trentino di cultura), è abrogataa far data dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regionedell’avviso sulla costituzione della fondazione Bruno Kessler.

3.    La legge provinciale 31agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del MonteBondone), è abrogata a decorrere dalla data fissata ai sensi dell’articolo 30,comma 4.

4.    La legge provinciale 5novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), è abrogata afar data dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dellanotizia dell’avvenuto trasferimento di tutte le attività già svoltedall’Istituto agrario di San Michele all’Adige alla fondazione Edmund Mach.

Art. 34

Disposizioni finanziarie

1.    Aifini di cui agli articoli 7 e 11 si provvede con successiva legge finanziaria.Nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamentodelgi accordi di programmazione con la Fondazione Bruno Kessler e con laFondazione Edmund Mach. Per i suddetti fini è autorizzata la spesa di30.000.000 di euro anni dal 2007 al 2012.

2.    Alle maggiori spese derivantidagli articoli 16 - comma 2 -, 17, 21 e 22 si fa fronte con le minore speseconseguenti all’abrogazione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20marzo 2000, n. 3 (unità previsionali di base 13.2.220 e 13.2.230).

3.    Alle maggiori spese derivantidall’articolo 19 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per ifini della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (varie unità previsionalidi base).

4.    Alle maggiori spese derivantidall’articolo 20 si fa fronte con le minore spese conseguenti all’abrogazionedelle leggi provinciali 29 agosto 1962, n. 11, 31 agosto 1992, n. 17 e 5novembre 1990, n. 28 (varie unità previsionali di base).

5.    Per i fini dell’articolo 25 èautorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizifinanziari 2005 e 2006.

6.    Per il triennio 2004-2006alla copertura delle ulteriori nuove o maggiori spese derivantidall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportatenell’allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedesecondo le previsioni del bilancio pluriennale della provincia.

7.    La Giunta provinciale èautorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge,ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale dellaProvincia autonoma di Trento).

Art. 35

Clausola disalvaguardia

1. Gli effetti delledisposizioni contenuti nella presente legge che introducono misurequalificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’ordinamento comunitario e chenon siano state preventivamente autorizzate al momento della sua entrata invigore decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto,sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige della decisione diautorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 delTrattato.

 

Tabella A

Copertura degli oneri (articolo 34)

(in migliaia di euro)

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

articolo

descrizione

2004

2005

2006

23 e 24

ISTITUZIONE DI NUOVI COMITATI TECNICI

0

300

300

30 29 e 31

NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

0

20

0

34, comma 5

AGENZIA PER LO SVILUPPO

0

5.000

5.000

TOTALE ONERI

0

5.320

5.300

MEZZI DI COPERTURA

unità di base 95.1.110 - FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI unità di base 95.1.110 - FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI unità di base 95.1.110 - FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI

0

320

300

unità di base 95.1.210 - FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE

0

5.000

5.000

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

0

5.320

5.300

 

 

6 commenti:

Anonimo ha detto...

12 mesi per predisporre queste modifiche sarebbe considerato eccessivo in qualsiasi contesto lavorativo. In un mondo che "corre", il Trentino si muove al passo di una tartaruga. Difficile competere con questi ritmi sulla scena internazionale.

Anonimo ha detto...

le modifiche positive, secondo me, anche se non cambiano l'impianto della riforma. chi considera la fondazione una porta aperta per l'arbitrio e la sottomissione della ricerca alla ragion politica non si sentirà, quindi, certo soddisfatto.
non lo so se sia così. il gioco sarà più chiaro, e sarà quindi possibile esprimere un parere ragionato, una volta conosciuti i contenuti del finora fantomatico contratto privatistico della ricerca.

Anonimo ha detto...

Aggiungerei che ci sono voluti 12 mesi per delle modifiche ovvie, che l'assessore avrebbe potuto predisporre immediatamente dopo la presentazione del DDL quando gli erano state fatte notare le molte incongruenze della sua proposta. Invece per mesi l'assessore si e' rifiutato di ascoltare tutte le voci critiche e ci sono voluti lo sciopero del 2 novembre, l'assemblea del 5 maggio e la presa di posizione della Sinistra Democratica e Riformista per convincerlo a qualche modifica minore.

Anonimo ha detto...

Leggendo il testo della legge (articolo 8, comma 2, lettera k) mi pare di capire che in soli 6 mesi (tempo secondo me troppo limitato per un progetto sufficientemente ragionato) DOPO la costituzione della fondazione Kessler il CDA della fondazione dovra' definire un progetto di riorganizzazione della ricerca.

Il testo della legge prevede quindi che prima si fa la fondazione poi si decide su che temi lavorera', con quale organizzazione, con quale personale (e con quale inquadramento contrattuale per questo personale).

Da una legge intitolata "Riordino del sistema provinciale della ricerca e della innovazione" mi aspetterei invece la definizione di strumenti per effettuare la NECESSARIA riorganizzazione della ricerca effettuata dall'ITC, individuando gli attori della riorganizzazione, i temi su cui questi attori dovrebbero confrontarsi e i tempi per portare a termine la riorganizzazione.

Fra gli attori dovrebbero ovviamente essere presenti i ricercatori e fra i temi non dovrebbe mancare la politica del personale che si intente perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca.

Anonimo ha detto...

Il nuovo testo del disegno di legge esplicita ancora più chiaramente la decisione di TRASFORMARE LA SCUOLA DI SAN MICHELE (tutta, dalla professionale ai corsi post-universitari) in una FONDAZIONE di tipo privatistico, che dovrà SUCCESSIVAMENTE ottenere la PARIFICAZIONE. E' oggettivamente un disegno che va MOLTO, MOLTO, MOLTO più in là delle tanto criticate politiche di LETIZIA MORATTI (che tra l'altro hanno dietro una analisi del settore scolastico decisamente più approfondita).

Anonimo ha detto...

Su San Michele e la privatizzazione della scuola sono curioso di vedere come si comporteranno i DS. Vabbe' che sono in maggioranza ma cè un limite a tutto....