lunedì, giugno 20, 2005

Emendato


© Tampen

(Il testo emendato dei primi 22 articoli del ddl 51/XIII approvati dalla V Commissione)

 

 

 

Testo depositato ddl 51

 

Emendamenti approvati

 

 

 

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero territorio provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1 la provincia:

a) valorizza il patrimonio di conoscenze generato dai soggetti della ricerca e

dell’innovazione che operano sul territorio per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico;

b) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti sul territorio, finalizzate alla costituzione di un coeso e armonico sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione, in grado di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale attraverso la creazione di alleanze e la definizione di rapporti di collaborazione e cooperazione;

c) promuove iniziative volte all’innovazione del sistema produttivo locale, anche incentivando la sua collaborazione e cooperazione con il sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) valorizza il patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e dell’innovazione per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della realtà territoriale della provincia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Oggetto

1. Questa legge disciplina:

a) il sistema degli enti di ricerca del quale la provincia si avvale per le finalità previste dall’articolo 1;

b) gli strumenti per il sostegno, il governo e la valutazione dell’attività di ricerca e innovazione sul territorio;

c) un quadro di cooperazione che agevoli la creazione di un sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione;

d) un complesso di iniziative volte a favorire l’innovazione del sistema produttivo locale.

 

 

Art. 2

Invariato

Art. 3

Principi fondamentali

1. Questa legge e le azioni compiute in base ad essa sono ispirate a principi di:

a) apertura nazionale e internazionale del sistema provinciale della ricerca e

dell’innovazione;

b) promozione della libertà di ricerca nell’ambito delle linee programmatiche e delle priorità adottate nel quadro della programmazione provinciale;

c) equilibrio fra ricerca orientata all’innovazione e ricerca di base;

d) organizzazione dell’attività di ricerca per progetti, che favorisca la creazione di masse critiche di risorse attorno ad essi;

e) centralità del monitoraggio e della valutazione della ricerca quali elementi chiave del sistema;

f) distinzione fra funzioni di indirizzo politico-strategico e funzioni di governo autonomo della ricerca;

g) distinzione tra organi di governo e organi di consulenza scientifica;

h) semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione e nella conduzione del personale, dei centri, dei laboratori e dei programmi;

i) coinvolgimento dei ricercatori nel governo dei centri e delle strutture;

j) trasparenza amministrativa e trasparenza nella comunicazione dei risultati;

k) valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche a vantaggio dei ricercatori e del personale che ha contribuito al loro raggiungimento;

l) cooperazione e interazione positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e il sistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;

m) incentivazione all’innovazione del sistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne la competitività;

n) promozione d'iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento.

 

 

Art. 3

Principi fondamentali

1. Questa legge e le azioni compiute in base ad essa sono ispirate a principi di:

a) apertura nazionale e internazionale del sistema provinciale della ricerca e

dell’innovazione;

b) coerenza tra le linee programmatiche di priorità del sistema della ricerca e il quadro della programmazione provinciale;

c) equilibrio fra ricerca orientata all’innovazione e ricerca di base;

d) organizzazione dell’attività di ricerca per progetti, che favorisca la creazione di masse critiche di risorse attorno ad essi;

e) centralità del monitoraggio e della valutazione della ricerca quali elementi chiave del sistema;

f) distinzione fra funzioni di indirizzo politico-strategico e funzioni di governo autonomo dalla ricerca nel rispetto della libertà di quest’ultima;

g) distinzione tra organi di governo e organi di consulenza scientifica;

h) semplicità, funzionalità ed economicità nell’organizzazione della ricerca;

i) coinvolgimenti dei ricercatori nel governo degli enti;

j) trasparenza amministrativa nella comunicazione dei risultati;

k) valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche a vantaggio del personale che contribuito al loro raggiungimento;

l) cooperazione e interazione positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e il sistema della imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;

m) incentivazione all’innovazione del sistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne la competitività;

n)promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di una nuova conoscenza e sul suo sfruttamento.

Art. 4

Sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione

1. La provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operano nel settore della ricerca e dell’innovazione, promuove la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale e internazionale, nonché con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale. Inoltre, nell’ambito delle proprie

competenze e nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operano nel campo

dell’economia, promuove la creazione delle condizioni di contesto più favorevoli allo sviluppo di un sistema dell’innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale più

competitivo, in virtù di una capacità diffusa delle proprie realtà produttive di trarre vantaggio dai cambiamenti indotti dalla tecnologia e dal progresso della conoscenza.

2. Concorrono a perseguire le finalità del comma 1:

a) l’Università degli studi di Trento;

b) la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, costituite secondo quanto previsto dal capo II;

c) le agenzie della provincia, anche prive di personalità giuridica, e gli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, nonché, per le attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale, il Parco nazionale dello Stelvio e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

d) le imprese e gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul

territorio provinciale;

e) l’Agenzia per lo sviluppo.

 

 

Art. 4

Invariato

Capo II

Costituzione della fondazione Bruno Kessler e della fondazione Edmund Mach

Sezione I

Fondazione Bruno Kessler

 

 

 

Art. 5

Costituzione e scopi della fondazione Bruno Kessler

1. La Provincia promuove la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Bruno Kessler”, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale e svolge la propria attività con l’obiettivo di rendere riconosciuto il sistema trentino della ricerca e dell’innovazione a livello nazionale e internazionale. La

fondazione opera in collaborazione con l’Università degli studi di Trento e con gli altri enti di ricerca e le imprese operanti sul territorio provinciale.

3. La fondazione opera con un’organizzazione per progetti e con una priorità assegnata alla ricerca interdisciplinare. La fondazione svolge inoltre la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e ad utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e

culturale.

4. La fondazione ha sede legale a Trento.

 

 

 

Art. 5

Costituzione e scopi della fondazione Bruno Kessler

1. La Provincia promuove la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Bruno Kessler”, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

 

2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa la ricerca in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale e svolge la propria attività con l’obiettivo di conseguire risultati in grado d’ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale del sistema trentino della ricerca e dell’innovazione. (Submendamento)

 

 

3. La fondazione opera con un’organizzazione per progetti e con una priorità assegnata alla ricerca interdisciplinare. La fondazione svolge inoltre la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e ad utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e

culturale.

 

Art. 6

Soci e fondo di dotazione

1. Alla fondazione Bruno Kessler possono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla provincia, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali che ne condividono le finalità.

2. Il fondo di dotazione della fondazione Bruno Kessler è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci all’atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo

statuto.

3. L’apporto complessivo dei soci fondatori privati al fondo di dotazione della fondazione non può superare la misura del cinque per cento del fondo.

 

 

Art. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

da beni immobili e mobili

 

 

 

 

 

 

3. Soppresso

Art. 7

Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazione della fondazione

1. La provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione:

a) i beni mobili e immobili già di proprietà dell’Istituto trentino di cultura e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

 

 

Art. 7

Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazione della fondazione

1. Per i beni immobili dell’Istituto Trentino di Cultura si applica quanto previsto dal comma 2 bis dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione:

a) i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell’Istituto Trentino di Cultura e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

 

Art. 8

Statuto

1. Il Presidente della provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad

assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:

a) l’individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori, assicurando il rispetto del

principio di distinzione delle funzioni d'indirizzo da quelle di gestione. Lo statuto può prevedere la presenza di altri organi. Il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b) la competenza della provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il

presidente della fondazione;

c) la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei

componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla provincia;

d) la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale che non facciano parte del personale e che non siano suoi rappresentanti sindacali. Per la costituzione del primo consiglio d'amministrazione questo componente è nominato in via temporanea dalla

provincia, prescindendo dalla designazione del personale; esso è sostituito a seguito delle procedure di consultazione del personale, da attivare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della notizia dell’avvenuta

costituzione della fondazione;

e) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

f) l’adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

g) le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell’attività della fondazione con la programmazione provinciale;

h) l’obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta;

i) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

j) l’obbligo di organizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una priorità alla ricerca interdisciplinare;

k) l’obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della notizia dell’avvenuta costituzione della fondazione, un progetto di riorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intende costituire nell’arco del primo triennio di attività. Sul progetto sono preventivamente acquisite le

osservazioni dei rappresentanti dei ricercatori e del restante personale;

l) la restituzione alla provincia dei beni mobili e immobili conferiti o finanziati dalla fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

3. Lo statuto prevede che la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto

delle finalità indicate dallo statuto.

4. Lo statuto prevede che le modifiche ad esso apportate sono approvate dal

consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti e previo parere favorevole della Giunta provinciale. Successive modificazioni dello statuto possono

prevedere che la fondazione svolga la sua attività anche per finalità diverse dallo sviluppo del territorio provinciale, previa richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai competenti organi dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10

febbraio 2000, n. 361.

5. La fondazione può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla provincia ai sensi

dell’articolo 22, dallo Stato, dall’Unione europea o da altri enti pubblici o privati. A tal fine è equiparata agli enti di ricerca regionali.

6. Per perseguire i propri fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell’articolo 14. In questi casi la

fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e

della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge

provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

 

 

Art. 8

Statuto

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da questo articolo.

2. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:

a)  l’individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori. Lo statuto può prevedere la presenza di altri organi. Il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b)  la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione dei quali uno designato dalla minoranze del consiglio provinciale (Sub emendamento) e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione;

c)   la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla Provincia;

d)  la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali. In prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente il Consiglio di Amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;

e)  maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

f)    l’adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

g)  le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell’attività della fondazione con la programmazione provinciale;

h)  l’obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta;

i)    il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

j)    l’obbligo di organizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una priorità alla ricerca interdisciplinare;

k)   l’obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della notizia dell’avvenuta costituzione della fondazione, un progetto di riorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intende costituire nell’arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni dei rappresentanti dei ricercatori e del restante personale. La Fondazione Bruno Kessler può far uso delle denominazioni già utilizzate dall’Istituto Trentino di Cultura e dalle sue articolazioni organizzative;

l)    la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

3. Lo statuto prevede che la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto.

4. Lo statuto prevede che le modifiche ad esso apportate sono approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti (e previo parere favorevole della Giunta provinciale Soppresse Subemendamento).

5. La fondazione può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 22, dallo Stato, dall’Unione europea o da altri enti pubblici o privati. Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la fondazione è riconosciuta quale ente di ricerca regionale.

6. Per perseguire i propri fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell’articolo 14. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).”

 

Sezione II

Fondazione Edmund Mach

Art. 9

Costituzione e scopi della fondazione Edmund Mach

1. La provincia e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige promuovono la

costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Edmund Mach”, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la

personalità giuridica di diritto privato.

2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di

sperimentazione scientifica, d'istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare

riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio. Inoltre favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sull'ecosistema naturale alpino, nonché attività di studio e di proposta per

la conservazione e il recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività con attenzione a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale.

3. La fondazione ha sede legale a San Michele all’Adige.

4. Per perseguire le finalità indicate da quest'articolo l’atto costitutivo prevede che la fondazione svolga, tra l’altro, le attività e i servizi di seguito indicati:

a) ricerca;

b) sperimentazione scientifica;

c) assistenza e consulenza tecnica e socio-economica;

d) formazione e istruzione secondaria, post-secondaria e di carattere universitario o postuniversitario

nelle materie agrarie, forestali e ambientali;

e) contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e monitoraggio ambientale.

 

 

Sezione II

Fondazione Edmund Mach

Art. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale, formazione a carattere universitario e post universitario, educazione e formazione permanente, nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel spetto delle riposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali;

 

Art. 10

Soci e fondo di dotazione

1. Alla fondazione Edmund Mach possono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla provincia e all’Istituto agrario di San Michele all’Adige, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali,che ne condividono le finalità.

2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da

dotazioni finanziarie conferite dai soci all’atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.

3. L’apporto complessivo dei soci fondatori privati al fondo di dotazione della fondazione non può superare la misura del cinque per cento del fondo.

 

 

Art. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da beni immobili e mobili

 

 

 

 

 

3) Soprpesso

Art. 11

Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazione della fondazione

1. La Provincia e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige sono autorizzati a conferire al fondo di dotazione della fondazione, in corrispondenza con le funzioni ad essa progressivamente trasferite:

a) i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

 

 

Art. 11

Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie per il fondo di dotazione della fondazione

1. Per i beni immobili dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e del Centro di Ecologia Alpina Viote del Monte Bondone si applica quanto previsto dal comma 2 bis dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione, in corrispondenza con le funzioni ad essa progressivamente trasferite:

a)  i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e del Centro di Ecologia Alpina Viote del Monte Bondone e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

b)        una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

 

Art. 12

Statuto

1. Il Presidente della provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad

assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione provvedendo alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso

allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Lo statuto della fondazione è adottato nel rispetto di questa legge e prevede:

a) l’individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori, assicurando il rispetto del principio di distinzione delle funzioni d'indirizzo da quelle di gestione. Lo statuto può

prevedere la presenza di altri organi. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b) l’articolazione della struttura organizzativa della fondazione;

c) la competenza della provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il

presidente della fondazione;

d) la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei

componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla provincia;

e) la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale che non facciano parte del personale e che non siano suoi rappresentanti sindacali. Per la costituzione del primo consiglio d'amministrazione questo componente è nominato in via temporanea dalla

provincia prescindendo dalla designazione del personale; esso è sostituito a seguito delle procedure di consultazione del personale, da attivare entro sei mesi dalla data prevista dall’articolo 30, comma 3;

f) che i due terzi delle nomine dei componenti del consiglio d'amministrazione siano effettuate su proposta delle cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e delle organizzazioni professionali agricole, espressa anche

attraverso le loro rappresentanze;

g) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

h) l’adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

i) le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell’attività della fondazione con la programmazione provinciale;

j) l’obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta;

k) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

l) l’obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data prevista dall’articolo 30, comma 3, un progetto di riorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituire nell’arco del primo triennio di attività. Sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze dei ricercatori e del restante personale;

m) la restituzione alla provincia dei beni mobili e immobili conferiti o finanziati dalla fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 8.

 

 

Art. 12

Statuto

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione provvedendo alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Lo statuto della fondazione è adottato nel rispetto di questa legge e prevede:

a)  l’individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori. Lo statuto può prevedere la presenza di altri organi. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b)  l’articolazione della struttura organizzativa della fondazione;

c)   la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione. Nella effettuazione delle nomine predette:

1) un componente del Consiglio di amministrazione è nominato su designazione delle minoranze del consiglio provinciale;

2) un componente del Consiglio di amministrazione è nominato su designazione del personale in servizio presso la fondazione …. rappresentanti sindacali; in prima applicazione …

3) due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione sono individuati su designazione degli organismi rappresentativi a livello provinciale delle cooperative di produzione agricola e delle organizzazione professionali agricole; (Subemendamento che sopprime anche le lettere d) e) f))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

e)  l’adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

f)    le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell’attività della fondazione con la programmazione provinciale;

g)  l’obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta;

h)  il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

i)    l’obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data prevista dall’articolo 30, comma 3, un progetto di riorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituire nell’arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze dei ricercatori e del restante personale. La Fondazione Edmund Mach può far uso delle denominazioni già utilizzate dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e dal Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone e dalle loro articolazioni organizzative;

j)    la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 8.

 

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 13

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle

disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, e sono costituiti e regolati contrattualmente.

 

 

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 13

 

 

 

 

 

 

 

2. La Provincia concorre con le fondazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stipula di una intesa riguardante l’individuazione del contratto collettivo applicabile al personale ricercatore dipendente delle fondazioni, anche tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei icercatori.

Art. 14

Bilanci

1. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile, in quanto compatibili, e sono approvati dal consiglio d'amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

2. Le fondazioni, anche quando non esercitano attività commerciale, tengono i libri e le altre scritture contabili prescritte dall’articolo 2214 del codice civile. Se esercitano attività commerciali sono tenute alla separazione contabile delle attività.

 

 

Art. 14

Invariato

Art. 15

Rinvio alla disciplina civilistica

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach sono disciplinate dal codice civile e dalle sue disposizioni d'attuazione.

2. Le fondazioni possono accettare donazioni o eredità, con le modalità previstedall’articolo 473 del codice civile, e conseguire legati.

 

 

Art. 15

 

 

 

 

 

 

2. Le fondazioni possono accettare donazioni, legati o eredità con le modalità previste dall’articolo 473 del codice civile

Capo III

Strumenti di programmazione, di finanziamento e di valutazione

Art. 16

Strumenti d’intervento della provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione

1. La provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall’articolo 18 e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione mediante:

a) la stipulazione di accordi di programma con l’Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri enti pubblici, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;

b) l’adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall’articolo 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2;

c) l’erogazione di agevolazioni per l’innovazione nell’ambito dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

2. Per conseguire le finalità di questa legge la provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale,

promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e

dell’innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi bilaterali con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e

la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale.

 

 

Capo III

Strumenti di programmazione, di finanziamento e di valutazione

Art. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parola “bilaterali” soppressa

 

Art. 17

Fondo unico per la ricerca

1. Per i fini dell’articolo 1 è istituito, nell'ambito del bilancio provinciale, il fondo unico per la ricerca ,alimentato da risorse della provincia.

2. Il fondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca scientifica e tecnologica ed è articolato in sezioni distinte per i fondi destinati agli

accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, per i fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall’articolo 22, per quelli necessari ai sensi dell’articolo 16,

comma 2, nonché per quelli destinati ai progetti di ricerca disciplinati dalla legge

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

 

 

Art. 17

Invariato

Art. 18

Programma pluriennale della ricerca

1. Ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 16 la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente, approva un programma pluriennale della ricerca di durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente.

2. Il programma pluriennale della ricerca individua:

a) gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;

b) le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi della provincia;

c) i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati;

d) i limiti massimi riservati alle aree d'intervento prioritarie degli interventi agevolativi della provincia nel campo della ricerca, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nel rispetto della normativa comunitaria in materia

di aiuti di Stato;

e) con riguardo agli interventi previsti dall’articolo 22, i settori della ricerca interessata, i contenuti, i termini e le modalità per l’adozione e la pubblicazione dei bandi;

f) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione di quelle disciplinate dai criteri per l’applicazione della l.p. n. 6 del 1999;

g) i criteri per determinare i finanziamenti dei progetti imputati al fondo, concessi fino alla concorrenza della spesa ammissibile, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che

svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

h) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

i) le modalità di valutazione dei progetti.

3. Il programma è approvato previo parere del comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23 e tenendo conto delle indicazioni emerse nell’ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

 

 

Art. 18

Programma pluriennale della ricerca

1. Ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 16 la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente e assicurando il coinvolgimento dei soggetti che si occupano di ricerca ed innovazione sul territorio provinciale, approva un programma pluriennale della ricerca di durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente.

2. Il programma pluriennale della ricerca individua:

a)  gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;

b)  le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi della Provincia;

c)   i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati;

d)  le aree d'intervento prioritarie di ricerca a cui riservare i livelli massimi dell’intervento agevolativo della Provincia nel campo della ricerca, ivi compreso quello previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

e)  con riguardo agli interventi previsti dall’articolo 22, le aree di intervento prioritarie di ricerca interessate, i contenuti, i termini e le modalità per l’adozione e la pubblicazione dei bandi;

f)    le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione di quelle disciplinate dai criteri per l’applicazione della legge provinciale n. 6 del 1999;

g)  i criteri per il finanziamento dei progetti imputati al fondo, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

h)  le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

i)    le modalità di valutazione dei progetti.

3. Il programma è approvato previo parere del comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23 e sulla base delle indicazioni emerse nell’ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

Art. 19

Accordo di programma con l’Università degli studi di Trento

1. La Provincia può definire obiettivi e interventi per la ricerca d'interesse generale nell’ambito dell’accordo di programma con l’Università degli studi di Trento previsto dall’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993 n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi di Trento), secondo le modalità da esso previste.

 

 

Art. 19

Invariato

Art. 20

Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach

1. La provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell’ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali

dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l’attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare la partecipazione finanziaria della provincia a ciascuna iniziativa e le modalità per valutare congiuntamente i risultati ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici. Agli accordi di programma si applica, in quanto

compatibile, l’articolo 1 bis della legge provinciale n. 29 del 1993.

 

 

 

Art. 20

Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach

1. La provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell’ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l’attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell’attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l’articolo 1 bis della legge provinciale n. 29 del 1993.”

 

Art. 21

Accordi di programma con altri enti pubblici

1. Il programma pluriennale della ricerca può prevedere che siano stipulati accordi di programma tra la provincia e uno o più enti pubblici tra quelli indicati dall’articolo 4, comma 2, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall’articolo 20.

 

 

Art. 21

Invariato

Art. 22

Bandi per la realizzazione di progetti di ricerca

1. La provincia è autorizzata a finanziare progetti di ricerca finalizzati a sostenere

l’innovazione e lo sviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale della società trentina.

2. La Giunta provinciale approva bandi di ricerca in relazione ai quali le imprese e i

soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2, comprese le fondazioni, possono presentare progetti di ricerca. I bandi determinano, in particolare:

a) i settori di ricerca oggetto del bando;

b) le modalità per predisporre e presentare nonché i criteri per valutare i progetti di ricerca;

c) le modalità per monitorare l’evoluzione dei progetti di ricerca.

3. I progetti presentati devono contenere il programma delle attività, i tempi e le

modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e l'analisi economico - finanziaria, relativi alla completa realizzazione dell’intervento.

4. I risultati del progetto, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale

conseguibili, e le relative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono alla provincia. Il bando può prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti che realizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell’utilizzo dei risultati del progetto, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste dal comma 1.

 

 

Art. 22

 

 

 

 

 

 

 

La Giunta provinciale approva bandi di ricerca in relazione ai quali i soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2

 

 

 

a) le aree di intervento prioritarie oggetto del bando;

 

 

 

 

 

 

 

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Gli emendamenti sembrano operare solo a livello sintattico sul testo del disegno di legge. Resta immutato l'impianto basato su una regia unilaterale della regia nelle mani dell'assessore. Una fondazione nata con l'obiettivo di dare autonomia ma che nei fatti riconsegna la fondazione nelle mani della Provincia piu' di quanto non lo fossero gli enti funzionali. Sono convinto che Dellai il testo della legge non lo abbia mai letto veramente ma glielo abbiano solo raccontato.

Anonimo ha detto...

Francamente 15 mesi per elaborare questi emendamenti sembrano eccessivi. Se poi si aggiunge che nel frattempo non si e' riusciti nemmeno a guadagnare un minimo di consenso attorno a questa riforma il bilancio e' proprio negativo. A cosa sono serviti questi 15 mesi? Il testo del ddl e' lo stesso e tutte le domande circostanziate sono rimaste inevase.