giovedì, ottobre 26, 2006

Punti di partenza (o di vista?)


© LillaLammet

La sfida e' nota: definire un contratto di lavoro privatistico della ricerca.

Vi sono due modi di impostare una soluzione: (1) partire dal contratto della ricerca e adeguarlo allo status privatistico, oppure (2) partire da un contratto privatistico e adeguarlo alla specificita' della professione di ricercatore.

Il tavolo negoziale ha scelto la seconda opzione e la bozza di riferimento in fase di discussione e' stato stralciato dal contratto dei metalmeccanici.

La priorita' e' rimarcare la natura privatistica del rapporto di lavoro, la particolarita' della professione del ricercatore e' definita solo come emendamento.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

come recita il proverbio... "il buon giorno si vede dal mattino".

Anonimo ha detto...

Nessun commento sull'articolo 74 della bozza?
Art. 74
Norme per la stabilizzazione del personale
...
a) il personale in possesso di almeno XXX anni di servizio presso
uno degli Enti Pubblici di ricerca di cui alla legge n. 14/2005, può
essere assunto dalla Fondazione esclusivamente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
...
Quanto sara' XXX?
Se non vogliono assumere altro personale a tempo indeterminato vuol dire tutti a casa?

Anonimo ha detto...

Esiste sempre il downgrade a CoCoPro, collaborazione coordinata su progetto.

Anonimo ha detto...

Sara' interessante vedere come calcoleranno XXX (ovvero gli anni di servizio presso gli enti funzionali).

Anonimo ha detto...

A proposito dell'articolo 74 alcune altre osservazioni:
1) Molti "precari" hanno un passato di contratti sia come dipendenti a TD sia come cococo. Dalla lettura dell'articolo non mi e' affatto chiaro che ne sara' di loro. E' auspicabile un trattamento uniforme per tutti i "precari", l'articolo mi pare invece discriminante nei confronti dei cococo.
2) Nulla e' detto sul livello di inquadramento di coloro che vengono "stabilizzati". E' auspicabile che venga almeno mantenuto quello attuale.
3) L'art. 52 comma 3 che viene citato stabilisce un massino del 40% di lavoratori a TD rispetto ai lavoratori a TI (per ogni 10 TI ci posso essere al piu' 4 TD). La sua NON applicazione per due anni fa temere che per due anni il livello di precarieta' non scendera'. Cio', se cosi' fosse, e' a mio parere inaccettabile.

A proposito dell'art. 52 comma 3: perche' il limite massimo del 40% non viene applicato a TD+cocopro? Cosi' c'e' il rischio (a meno che qualche altro articolo del contratto preveda un limite quantitativo per i cocopro) che avvenga cio' che dice Marco: un downgrade generalizzato a cocopro (oppure un bel "tutti a casa" e successiva assunzione massiccia di nuovi cocopro).